(Pubblicato nel  Bollettino  ufficiale  della  regione  Trentino-Alto
                    Adige n. 10 del 6 marzo 2012) 
 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
    Visti gli articoli 53 e 54, comma 1, punto  1,  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  31  agosto  1972,  n.   670,   recante
«Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali  concernenti
lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»; 
    Vista la deliberazione della Giunta provinciale  n.  196  del  17
febbraio 2012 recante ad oggetto «Approvazione del regolamento avente
ad oggetto "Modifiche al decreto del Presidente  della  Provincia  10
marzo 2009, n.  5-7/Leg.,  ad  oggetto  "Regolamento  in  materia  di
equipaggiamento e uniformi del personale del  Corpo  Forestale  della
Provincia autonoma di Trento (articolo 10, comma  2,  lett.  a),  del
D.P.P. 21 luglio 2008, n. 27-134/Leg.)"»; 
 
                                Emana 
 
 
                      il seguente regolamento: 
 
Modifiche al decreto del Presidente della Provincia 10 marzo 2009, n.
  5-7/Leg., ad oggetto «Regolamento in materia di  equipaggiamento  e
  uniformi del personale del Corpo Forestale della Provincia autonoma
  di Trento (articolo 10, comma 2, lett. a),  del  D.P.P.  21  luglio
  2008, n. 27-134/Leg.)». 
                               Art. 1 
 
Sostituzione del comma 4 dell'articolo 11 del decreto del  Presidente
             della Provincia 10 marzo 2009, n. 5-7/Leg. 
 
    1. Il comma 4 dell'articolo 11 del decreto del  Presidente  della
Provincia 10 marzo 2009, n. 5-7/Leg. e' sostituito dal seguente: 
    «4. In caso di usura, danneggiamento o cambi taglia  palesi,  che
possono pregiudicare il  decoro  dell'uniforme,  il  dipendente  puo'
presentare al Comando del CFT una domanda  motivata  di  sostituzione
delle forniture assegnate, anche prima della periodicita' specificata
per quelle soggette ad una frequenza prestabilita. Alla domanda  deve
essere allegata idonea documentazione  dimostrativa.  In  tali  casi,
quando non sia possibile garantire la sostituzione rapida con capi in
giacenza presso il magazzino vestiario ed equipaggiamento del CFT, si
procede all'acquisto con  le  modalita'  previste  dall'articolo  10,
compatibilmente con le esigenze  organizzative  e  la  disponibilita'
finanziaria. Il nuovo materiale viene consegnato al personale  previo
ritiro di quello inutilizzabile, salvo particolari forniture,  previa
annotazione  sulla  scheda  di  cui  all'articolo  10,  comma  5.  Il
materiale in buono stato di conservazione non viene sostituito, salvo
il caso riferito al cambio di taglia. Il capo del CFT dispone  quanto
necessario all'applicazione di questo comma.».