(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 10 del 6 marzo 2012) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Visti gli articoli 53 e 54, comma 1, punto 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»; Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 196 del 17 febbraio 2012 recante ad oggetto «Approvazione del regolamento avente ad oggetto "Modifiche al decreto del Presidente della Provincia 10 marzo 2009, n. 5-7/Leg., ad oggetto "Regolamento in materia di equipaggiamento e uniformi del personale del Corpo Forestale della Provincia autonoma di Trento (articolo 10, comma 2, lett. a), del D.P.P. 21 luglio 2008, n. 27-134/Leg.)"»; Emana il seguente regolamento: Modifiche al decreto del Presidente della Provincia 10 marzo 2009, n. 5-7/Leg., ad oggetto «Regolamento in materia di equipaggiamento e uniformi del personale del Corpo Forestale della Provincia autonoma di Trento (articolo 10, comma 2, lett. a), del D.P.P. 21 luglio 2008, n. 27-134/Leg.)». Art. 1 Sostituzione del comma 4 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Provincia 10 marzo 2009, n. 5-7/Leg. 1. Il comma 4 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Provincia 10 marzo 2009, n. 5-7/Leg. e' sostituito dal seguente: «4. In caso di usura, danneggiamento o cambi taglia palesi, che possono pregiudicare il decoro dell'uniforme, il dipendente puo' presentare al Comando del CFT una domanda motivata di sostituzione delle forniture assegnate, anche prima della periodicita' specificata per quelle soggette ad una frequenza prestabilita. Alla domanda deve essere allegata idonea documentazione dimostrativa. In tali casi, quando non sia possibile garantire la sostituzione rapida con capi in giacenza presso il magazzino vestiario ed equipaggiamento del CFT, si procede all'acquisto con le modalita' previste dall'articolo 10, compatibilmente con le esigenze organizzative e la disponibilita' finanziaria. Il nuovo materiale viene consegnato al personale previo ritiro di quello inutilizzabile, salvo particolari forniture, previa annotazione sulla scheda di cui all'articolo 10, comma 5. Il materiale in buono stato di conservazione non viene sostituito, salvo il caso riferito al cambio di taglia. Il capo del CFT dispone quanto necessario all'applicazione di questo comma.».